Codice delle comunicazioni
elettroniche
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;
Vista la
direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione
delle medesime (direttiva accesso);
Vista la
direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la
direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la
direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la
direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica;
Visto il
Codice della navigazione;
Vista la
legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la
legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge
23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la
legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la
legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la
legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la
legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il
decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la
legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2
bis, comma 10;
Visto il
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la
legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il
Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001),
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che
integra le disposizioni della costituzione e della convenzione
dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata
dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il
decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica
in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione
spettro radio);
Visto il
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la
legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;
Vista la
legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate
nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il
parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16
luglio 2003;
Acquisito,
sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla
proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le
politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della
difesa, delle attività produttive, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del
territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari
regionali;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo
CODICE
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI E COMUNI
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Definizioni
1. Ai fini
del presente Codice si intende per:
a) abbonato:
la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso:
il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore
a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per
la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende,
tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle
risorse correlate, che può comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in
particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai
servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni;
ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che
svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di
accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai
servizi di rete privata virtuale;
c) apparato
radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può
coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature
digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di
decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi
televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della
televisione digitale interattiva;
e) Application
Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate
per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità
nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione
generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di
reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso
privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti
di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata:
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
i) Codice:
il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto
concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore:
la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura
di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la
gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta
rete;
m) interconnessione:
il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di
comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per
consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli
utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai
servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso
alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze
dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un
servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un
servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle
normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga
banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo
delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero
uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza
necessità di autorizzazione generale;
q) mercati
transnazionali: mercati individuati conformemente
all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o
un’importante parte di essa;
r) Ministero:
il Ministero delle comunicazioni;
s) numero
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo
geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso
l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero
non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli
operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u)
operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto
terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in
caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante
un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un
numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di
comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è
costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio
le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete
locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a
un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete
pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete
telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;
la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di
comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete
televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti
di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se
del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse
correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che
permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale
rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e
le guide elettroniche ai programmi;
ff)
servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un
servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente
nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione
generale;
gg) servizio
di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a
pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti
interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazione elettronica;
hh)
servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di
emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano
nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se
necessario, includere uno o più dei seguenti servizi:
l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e
consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la
fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di
apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali
particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio
televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che
si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed
editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di
riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio
universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla
loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema
di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica
secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un
abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare
individuale;
nn) stazione
radioelettrica: uno o più trasmettitori o ricevitori o un
insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione,
anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale
partecipa in materia permanente o temporanea;
oo)
telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio
telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di
pagamento che possono includere monete o carte di credito o di
addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di
accesso;
pp) utente:
la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente
finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
Art.
2
Campo
di applicazione
1. Formano
oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese
le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori
e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività
di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela
degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi
radioelettrici.
2. Non
formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi
che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale
su tali contenuti;
b)
apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature
utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c)
disciplina dei servizi della società dell’informazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono
ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali
in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
Art.
3
Principi generali
1. Il Codice
garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone
nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il
diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di
concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La
fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è
di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano
le disposizioni del Codice.
3.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della
salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della
riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche
disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di
attuazione.
Art.
4
Obiettivi
generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La
disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) libertà
di comunicazione;
b)
segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione
elettronica;
c) libertà
di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza,
garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A
garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di
trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità.
3. La
disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta altresì a:
a)
promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso
l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e
trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire
la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la
concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti
di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire
l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e
servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire
la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e)
promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire
in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti
di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle
singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire
la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di
comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire
il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come
non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e
possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di
promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.
4. La
disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in
sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da
organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di
convenzioni e trattati.
Art.
5
Regioni
ed Enti locali
1. Lo Stato,
le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione,
anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(in seguito denominata “Conferenza Unificata”), le linee
generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione
delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito,
nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della
propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il
grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e
scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del
settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In
coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di
tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei
principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili
dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in
conformità con quanto previsto dall’ordinamento comunitario ed
al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei
soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini
e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei
principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della
Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a)
individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e
di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione
forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b)
agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali
d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda;
c)
promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture
pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle
sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle
strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed
alberghiere;
d)
definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un
reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che
vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3.
L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli
obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le
disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II,
della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art.
6
Misure
di garanzia
1. Lo Stato,
le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini
del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il
controllo si considera esistente nella forma dell’influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle
situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
3. Non sono
consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni,
degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi
del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti
e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Capo
II
FUNZIONI
DEL MINISTERO E DELL’AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art.
7
Ministero
e Autorità
1. Il
Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge
16 gennaio 2003, n. 3.
2.
L’Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed
esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3.
L’Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione,
ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le
misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli
obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi
di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero,
così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla
Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi
Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art.
8
Cooperazione
tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato
1. Il
Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano
le informazioni necessarie all’applicazione delle direttive
europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono
le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di
riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il
Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del Codice, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti,
anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di
consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di
interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il
Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei
riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena
applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art.
9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. I ricorsi
avverso i provvedimenti del Ministero e dell’Autorità adottati
sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza
nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed
inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica
l’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni.
Art.
10
Comunicazione di informazioni
1. Le
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario,
necessarie al Ministero e all’Autorità, per le materie di
rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del
Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le
informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di
dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e
dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e
dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento
dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono
adeguatamente motivate.
2. Il
Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su
richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a
quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le
conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali
compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al
Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di
un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità
di altro Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato
Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire
l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al
diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria,
espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni,
la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga
Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla
Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano
informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta
del Ministero ovvero dell’Autorità, tale impresa deve esserne
informata.
3. Qualora
le informazioni trasmesse da un’Autorità di regolamentazione di
altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità
con la normativa comunitaria e nazionale in materia di
riservatezza, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il
Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al
presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un
mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia di
riservatezza.
5. Il
Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta
giorni dall’entrata in vigore del Codice, le disposizioni
relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al
presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso
alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e
tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art.
11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti
salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli
articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità,
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice
che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento,
consentono alle parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non
inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti
interessate della proposta di provvedimento.
2. Il
Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni
dall’entrata in vigore del Codice, nell’osservanza della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la
procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti
contengono informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed
imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto
necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il
provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di
consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono
tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti
Internet del Ministero e dell’Autorità.
Art.
12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni
elettroniche
1. Il
Ministero e l’Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al
Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui
all’articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento
del mercato interno.
2.
L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione
europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli
Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie
recepite con il Codice; a tale scopo l’Autorità si adopera al
fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione
europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da
utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel
contesto del mercato.
3. Oltre
alla consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli
articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati
membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la
proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla
Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri. L’Autorità non può adottare il
provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla
predetta informativa.
4. La
proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere
adottata per ulteriori due mesi e l’Autorità è tenuta a
rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione
europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia
ad oggetto l’identificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui all’articolo 18;
b) o abbia
ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo
potere di mercato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e
influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea
ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o
dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 13.
5.
L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni
delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della
Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In
circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che
sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai
commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare
gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti
temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le
disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente
tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione
europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di
efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli
permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art.
13
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
1. Nello
svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e
secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le
misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all’articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6
del presente articolo.
2. Il
Ministero e l’Autorità nell’esercizio delle funzioni e dei
poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione
l’obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale,
nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non
discriminazione tra imprese.
3. Il
Ministero e l’Autorità contribuiscono nell’ambito delle loro
competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il
Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
nonché delle risorse e servizi correlati:
a)
assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della
qualità;
b)
garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c)
incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti
e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a
larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto
degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione
economica e finanziaria;
d)
incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il
Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a)
rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi
correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano
europeo;
b) adottando
una disciplina flessibile dell’accesso e
dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli
operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del
mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di
comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su
reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui
all’articolo 4;
c)
incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e
l’interoperabilità dei servizi;
d)
garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
e)
collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente
per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e
l’applicazione coerente del Codice.
6. Il
Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a)
garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
come definito dal Capo IV del Titolo II;
b)
garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo
procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle
controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in
causa;
c)
contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d)
promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso
dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo
in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in
particolare degli utenti disabili;
f)
garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
g)
garantendo il diritto all’informazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
7.
Nell’ambito delle proprie attività il Ministero e l’Autorità
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni.
8.
L’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi
di analisi dell’impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto
di regolamentazione dell’Autorità deve recare l’analisi di
cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art.
14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica
1. Il
Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione efficiente delle
radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi
dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione,
a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura
dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati.
2. Il
Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle
radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo
coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed
efficiente e in conformità della decisione spettro radio n.
676/2002/CE.
3. Fermo
restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso
delle frequenze con limitata disponibilità di banda e
conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di
operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli
operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori
già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le
modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il
trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni
di cui all’articolo 25, comma 8.
4.
L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso
delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e
all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace
previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero,
sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla
notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente,
il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne
giustifichino il diniego.
5. Il
Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità,
sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che
la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se
necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui
l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata
mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di
altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non
possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali
radiofrequenze.
Art.
15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il
Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali
di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione,
garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri
adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull’assegnazione dei
nomi a dominio e indirizzamento.
2.
L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei
principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in
modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In
particolare, l’Autorità vigila affinché l’operatore cui sia
stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori
di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze
di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3.
L’Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue
successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4.
L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di
numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia
necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il
Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione
non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le
numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di
numerazione.
6. Il
Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità
completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di
numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per
l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione presta la sua collaborazione all’Autorità.
Art.
16
Separazione strutturale
1. Le
imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in
Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il
cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio
nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e
certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari
dell’impresa sono elaborati e presentati ad una revisione
contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione
è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie.
TITOLO
II
RETI
E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo
I
Disposizioni
comuni
Art.
17
Imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato
1.
L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui
all’articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo
potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e
IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4.
2. Si
presume che un’impresa disponga di un significativo potere di
mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di
una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di
forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura
notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai
consumatori.
3.
L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono
congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in
massima considerazione le Linee direttrici della Commissione
europea per l’analisi del mercato e la valutazione del
significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro
normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, di seguito denominate “le linee direttrici”.
4. Se
un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un
mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due
mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un
mercato sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal
modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in questione.
Art.
18
Procedura per la definizione dei mercati
1.
L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le
raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati
rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza
e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato
nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire
mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art.
19
Procedura per l’analisi del mercato
1.
L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti,
tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2.
L’analisi è effettuata:
a) in prima
applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni
ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito
di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione;
c) in ogni
caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando
l’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67,
68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento,
alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese,
essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma
1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4.
L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente
concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già
in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li
revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La
revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un
congruo preavviso.
5. Qualora
accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato
rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità
individua le imprese che dispongono di un significativo potere di
mercato conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone a
tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui
al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi
laddove già esistano.
6. Ai fini
delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto degli
obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di
cui all’articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al
comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando
distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso
di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato
congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le
linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito
all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I
provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli
operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa
nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse
e di servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte I della direttiva
97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere
considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n.
2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa
all’analisi di mercato di cui al presente articolo.
Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati
ai fini del suddetto regolamento.
Art.
20
Normalizzazione
1. Il
Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la
fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di
funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per
garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà
di scelta degli utenti.
2.
Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove
l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle
organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali
norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle
norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione
(ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
Art.
21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo
restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità,
sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di
informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla
diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 20, comma 1:
a) i
fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da
rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione
digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione,
a usare un’API aperta;
b) i
fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare
l’API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi
standard o specifiche.
2. Fermo
restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2, lettera b),
l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari
delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le
informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di
televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi
supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art.
22
Procedure di armonizzazione
1. Il
Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti,
tengono in massima considerazione le raccomandazioni della
Commissione europea concernenti l’armonizzazione
dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini
del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13.
Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi
ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea
motivando le proprie decisioni.
Art.
23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora
sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle
parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto
prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione
vincolante che risolve la controversia.
2.
L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti
vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la
soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto
dall’articolo 13. L’Autorità comunica immediatamente alle
parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta
dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la
parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale,
l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro
mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante
diretta a dirimere la controversia.
3. Nella
risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli
obiettivi di cui all’articolo 13. Gli obblighi che possono
essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della
risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni
del Codice.
4. La
decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché
pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet
dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti
interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La
procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Art.
24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora
sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una
stabilita in un altro Stato membro, relativamente
all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente
anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro,
si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti
possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro
sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia
secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi
obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine
di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del
Codice.
3.
L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione
dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a
risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora
entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo
altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a
quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità
di regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano
tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è
risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se
non è stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità
coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione
dell’altro Stato membro per giungere ad una soluzione della
controversia, in conformità delle disposizioni di cui
all’articolo 13.
4. La
procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Capo
II
Autorizzazioni
Art.
25
Autorizzazione
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1.
L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le
condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini
o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze
della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità
pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela
dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le
disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o
imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso
in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità.
Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti
salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i
diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad
un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
4.
L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale
rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro
delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti
o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle
informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero
di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino
ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce
denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di
cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la
propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della
dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso
stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione
nel registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La
cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un
servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni
tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90
giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale
termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione
dell’offerta di un profilo tariffario.
6. Le
autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e
sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il
rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la
presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La
scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31
dicembre dell’ultimo anno di validità.
8. Una
autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al
Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze
radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato
sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni
di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per
una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui
pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o
documenti.
Art.
26
Elenco
minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire
reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b)
richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le
occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare
infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché
tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di
comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro
inoltre il diritto di:
a) negoziare
l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di
un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso
o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione
europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter
essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che
rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il
territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle
disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
Art.
27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni
qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di
interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle
frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti
individuali di uso.
2. Qualora
l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso, il diritto di
utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative
condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora
sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e
dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad
ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di
comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale,
nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di
ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali
risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II
del Titolo I.
4. I diritti
individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono
rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque
non eccedente la durata dell’autorizzazione generale.
5. Fatti
salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle
frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o
televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure
pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle
frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se
essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e
a quali condizioni, conformemente all’articolo 14.
6. Il numero
dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere
limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso
efficiente delle frequenze stesse in conformità all’articolo 29
e all’articolo 14, comma 1.
7. Alle
procedure di selezione competitiva o comparativa per la
concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si
applicano le disposizioni dell’articolo 29.
8. Il
Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in
materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda
completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per
scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed
entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per
scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli
eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie
relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e
delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta
incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il
mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste
costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e
dei numeri.
9. Qualora
l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate
ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai
quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano
essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate
entro cinque settimane.
Art.
28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri
1.
L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio
e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al
rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti
A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere
obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in
questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.
L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione
n. 11 della parte A dell’allegato n. 1.
2. Gli
obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di
comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3,
43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura
del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione
II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo
giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti
dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei
confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta
menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3.
L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le
condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre
disposizioni normative.
4. Nel
concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il
Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente,
nelle parti B e C dell’allegato n. 1.
Art.
29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da
concedere per le frequenze radio
1. Quando
debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di
uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità:
a) tiene
adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per
gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la
sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del
mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed
efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14,
comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a
tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente
all'articolo 11;
c) pubblica
qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero
limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d)
stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina
tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta
degli operatori interessati.
2.
L’Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori
diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la
decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la
concessione di tali diritti.
3. Qualora
sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali
di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare
domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua
l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorità.
Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione
gli obiettivi di cui all’articolo 13.
4. Qualora
sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o
comparativa, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, proroga
il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma
8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano
eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti
interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto
mesi.
5. I termini
di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di
accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e
di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il
presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di
uso delle frequenze radio in conformità all’articolo 14.
7. In caso
di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare
rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre al Ministro
delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di
Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in
particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di
gara.
Art.
30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora
l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e
le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori
cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi
degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i
diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi
secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A
condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano
stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto
di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere
prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari
che possano limitare, alterare o ritardare la corretta
applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
Art.
31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su
richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di
negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e
l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri
operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione
da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una
dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le
condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di
comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è
legittimata a richiedere tali diritti.
Art.
32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Le
imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione
elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono
titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono
comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al
Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva
osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei
diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per
l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2.
2. Se il
Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o
più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai
diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza
degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la
contestazione dell’infrazione accertata è notificata
all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione,
ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito
a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può
essere abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione
o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento
del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro
il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all’infrazione accertata, ripristinando la situazione
precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure
adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle
condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative
motivazioni sono notificate all’impresa entro una settimana
dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il
quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora
vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o
relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano
rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a
un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o
servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i
diritti di uso.
5. Ferme
restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero
e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui
al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un
rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità
pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare
gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti
di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono
adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla
situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando
all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni
e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero
e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
confermano le misure provvisorie.
6. Le
imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui
all'articolo 9.
Art.
33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini
dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso
o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle
imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate
e oggettivamente giustificate:
a) per
verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e
della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e
l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per
verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica
avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità
nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o
l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data
condizione non sia stata rispettata;
c) per
predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei
diritti di uso;
d) per
pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei
servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini
statistici specifici;
f) per
consentire all’Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai
sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente
Titolo.
2. Nessuna
delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del
comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività,
né come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il
Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del
comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa
l'uso che intendono farne.
Art.
34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai
contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle
imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti
amministrativi che coprano complessivamente i soli costi
amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e
l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di
sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli
di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto
derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di
decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti
amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo
proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura
dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata
nell’allegato n. 10.
Art.
35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti
di installare infrastrutture
1. I
contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze
radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei
criteri stabiliti dall’Autorità.
2. In sede
di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dall’allegato n. 10.
3. Per i
contributi relativi alla concessione dei diritti per
l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di
comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 93.
4. I
contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati,
proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi di cui all'articolo 13.
Art.
36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I
diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle
infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il
Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai
quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la
propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi
eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti
di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della
scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni
e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente
motivati e previo congruo indennizzo.
Art.
37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le
informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure,
riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle
decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di
uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui
siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente
aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di
accedervi facilmente.
Art.
38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le
licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad
esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le
disposizioni del Codice.
2. Qualora
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una
limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti
nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita
l’Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari
non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a
condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in
forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone
le ragioni.
3. Qualora
il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per
l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione
elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice,
crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di
un diritto di accesso a un’altra rete, e qualora le stesse non
abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali
ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il
Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di
una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano
ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art.
39
Sperimentazione
1. Fatti
salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di
legge e di regolamento in materia di sperimentazione della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale,
la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica
è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica
titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di
soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare
una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato n.
12. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a
decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione dell’attività.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1:
a) non
prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini
commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica
oggetto di sperimentazione;
b) non
riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete
o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate;
c) può
prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione
elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di
condivisione di frequenze.
3. La
dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a)
l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata
della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore
a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della
stessa;
c)
l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio,
la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque,
non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale
del servizio;
d)
l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e)
l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del
servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;
f)
l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la
sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede,
entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso
di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano
nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini
sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I
termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che
debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni
dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il
rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al
comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con
sessanta giorni d’anticipo rispetto alla scadenza.
Capo
III
ACCESSO
ED INTERCONNESSIONE
Sezione
I
Disposizioni
generali
Art.
40
Quadro
di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli
operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e
all'interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato
membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio
nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia,
qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete.
L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici
provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che
impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
Art.
41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli
operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e,
se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione
dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro
l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di
garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta
l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e
l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle
condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti
pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di
distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico.
Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e
programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato
panoramico dell'immagine.
3. Fatto
salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da
un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli
accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano
tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state
fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in
particolare ad altre unità organizzative, ad altre società
consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art.
42
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e
di interconnessione
1. Nel
perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l’Autorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso,
interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le
proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e
una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli
utenti finali.
2. Fatte
salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli
operatori che detengono un significativo potere di mercato ai
sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre:
a)
l’obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già
previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti,
nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a
punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo
agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui
all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso
degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali
indicati nell’allegato n. 2.
3.
Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai
sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire
il funzionamento normale della rete, l’Autorità può stabilire
le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte
dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, ai
sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si
riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono
conformi all'articolo 20.
4. Gli
obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono
applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e
12.
5. Ove
giustificato, l’Autorità può intervenire in materia di accesso
e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in
mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle
parti interessate. In questi casi l’Autorità agisce al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le
procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione
II
Obblighi
degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art.
43
Sistemi
di accesso condizionato ed altre risorse
1.
All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici
digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si
applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni
di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga
alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare
le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso
un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o
revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di
mercato, l'Autorità verifica che una o più operatori di servizi
di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere
di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le
condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista
agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale
modifica o revoca:
a) l'accesso
per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a
canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo
81;
b) le
prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi
digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi
di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La
modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
Art.
44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
interconnessione
1. Gli
obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in
materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali
obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una
decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano
efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità,
relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa
previgente.
2.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19,
l’Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se
mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1.
La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
Art.
45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora,
in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo
potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone,
in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli
46, 47, 48, 49 e 50.
2.
L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47,
48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in
conformità al comma 1, fatte salve:
a) le
disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le
disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla
parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le
disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di
trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata
che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è
riconosciuto un significativo potere di mercato;
c)
l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In
circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli
operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in
materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui
agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla
Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o
vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli
obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla
natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e
sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11
e 12.
5. Nei casi
di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla
Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o
revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato,
conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.
Art.
46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi
dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di
trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso,
prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate
informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche
tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la
fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In
particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore
è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi
dell’articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento
sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non
debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio
richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa
per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata
dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con
provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di
riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente
Capo.
3.
L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il
grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle
medesime.
4. In deroga
al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale
a coppia elicoidale metallica, l’Autorità provvede alla
pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli
elementi riportati nell'allegato n. 3.
Art.
47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi
dell'articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli
obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che
l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi
equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e
informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità
identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i
servizi delle proprie società consociate o dei propri partner
commerciali.
Art.
48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi
dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica,
l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in
relazione a particolari attività nell'ambito
dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l’Autorità
può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere
trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei
trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di
un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se
del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità
può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto
salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione,
l’Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture
contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da
terzi. L’Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto
utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della
vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle
informazioni commerciali.
Art.
49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete
1. Ai sensi
dell'articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di
accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso
di determinati elementi di rete e risorse correlate, in
particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere
l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli
di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una
concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero
contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può
essere imposto, tra l'altro:
a) di
concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di
negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non
revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di
garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché
terze parti possano formulare offerte;
e) di
concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad
altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei
servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di
consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di
fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse
per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra
operatori di reti mobili;
h) di
garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi
software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di
interconnettere reti o risorse di rete.
2.
L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1,
condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel
valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1,
e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati
agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l’Autorità tiene
conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a)
fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato,
tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di
accesso in questione;
b)
fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacità disponibile;
c)
investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità
di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali
diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura
di servizi paneuropei.
Art.
50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei
costi
1. Ai sensi
dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di
accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero
dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi
siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un
sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato
riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che
l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale.
L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati
dall'operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale
investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi
connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi
innovativi.
2.
L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero
dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori
servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed
ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità
può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati
concorrenziali comparabili.
3. Qualora
un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai
costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui
costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli
investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura
di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di
contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli
operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi
pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4.
L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema
di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo
dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto
meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione
degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi
è verificata da un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al
sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli
coperti ai sensi dall’articolo 34.
Art.
51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1.
L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei
confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando
il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici
interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo
le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a
consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente,
a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in
particolare, di segreti aziendali.
2.
L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le
informazioni pubblicate.
Art.
52
Notificazione
1.
L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli
operatori che ritiene dispongano di significativo potere di
mercato ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti
nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei
confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori
soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza
indugio alla Commissione europea.
Capo
IV
SERVIZIO
UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione
I
Obblighi
di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
Art.
53
Disponibilità
del servizio universale
1. Sul
territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono
messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello
qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica
dei medesimi. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente
comma.
2.
L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per
garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo
accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità
limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di
servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali
condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse
pubblico.
Art.
54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi
richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete
telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai
servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila
sull’applicazione del presente comma.
2. La
connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere
chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali,
facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme
tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve
essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
Art.
55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono
accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli
utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un
elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una
forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata
dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una
volta l'anno;
b) almeno un
servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il
Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In
considerazione dell’esistenza sul mercato di diverse offerte in
termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla
data di entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero
non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di
consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si
applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il
Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti
gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli
elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai
servizi telefonici accessibili al pubblico.
5.
L’Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di
cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel
trattamento e nella presentazione delle informazioni loro
comunicate da altre imprese.
6. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni
di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno,
previa consultazione ai sensi dell’articolo 11, sono
disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al
Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilità del numero di cui all’articolo 80.
7. Ogni
impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica,
al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli
elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del
traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati
al momento dell’attivazione del servizio. L’autorità
giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai
predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell’interno.
Art.
56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel
rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità,
le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento
per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in
termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro
accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del
servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle
disposizioni del presente comma.
2. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i
servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente
disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti
obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le
chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando
il numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di
emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover
utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila
sull’applicazione del presente comma.
Art.
57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1.
L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per
garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso,
ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al
pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi
agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti
finali.
2.
L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli
utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i
fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte
degli utenti finali.
Art.
58
Designazione delle imprese
1.
L’Autorità può designare una o più imprese perché
garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito
agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da
coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può
designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi
elementi del servizio universale o per coprire differenti parti
del territorio nazionale.
2. Nel
designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale
in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità
applica un sistema di designazione efficace, obiettivo,
trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è
esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il
servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e
consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne
derivano conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla
designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia
continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale
quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
sull'intero territorio nazionale.
Art.
59
Accessibilità delle tariffe
1.
L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al
dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57,
sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle
imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e
al reddito dei consumatori.
2.
L’Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi
dell’articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule
tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni
commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a
basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi
dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al
pubblico.
3.
L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette
agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare
tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il
territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
4.
L’Autorità provvede affinché, quando un’impresa designata è
tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni,
comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare
limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e
siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non
discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o la
revoca di determinate formule tariffarie.
Art.
60
Controllo delle spese
1. Le
imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le
prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e
modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia
costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o
che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le
imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli
54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi
specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli
abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed
evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3.
L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può
disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono
ampiamente disponibili, non si dà luogo all’imposizione degli
obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art.
61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1.
L’Autorità provvede affinché tutte le imprese designate
soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e
59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla
loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi
sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui
metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni
pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2.
L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di
parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per
valutare l’efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi
agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L’Autorità
provvede affinché le informazioni sull’efficienza delle imprese
in relazione a detti parametri siano anch’esse pubblicate e
messe a sua disposizione.
3.
L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto,
forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da
garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a
informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4.
L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese
assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi
dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene
conto del parere dei soggetti interessati, applicando in
particolare le modalità stabilite all'articolo 83.
5.
L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da
parte delle imprese designate.
6.
L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli
obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a
norma del Capo II del presente Titolo. L’Autorità può esigere
una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi
all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di
garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a
disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio
universale.
Art.
62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora
l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di
cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere
ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio,
prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine,
l’Autorità può:
a) procedere
al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo
del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi
commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del
servizio universale, in base alle modalità stabilite
nell'allegato n. 11;
b)
utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale
individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme
all'articolo 58, comma 2.
2. I conti
ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo
netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1,
lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo
indipendente dalle parti interessate, avente specifiche
competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e
le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del
pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet
dell’Autorità. I costi derivanti dalla verifica del servizio
universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del
costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito
presso il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
Art.
63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora,
sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62,
l’Autorità riscontri che un’impresa designata è soggetta ad
un onere ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa,
ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale
tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica
utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli
obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero,
di cui all’allegato n. 11.
2. Può
essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui
agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all’articolo
62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6
dell’allegato n. 11, possono essere modificate,
all’occorrenza, con provvedimento dell’Autorità, sentito il
Ministero.
3. Il
sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di
trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e
proporzionalità, in conformità all’articolo 2, commi 5, 6 e 7,
dell’allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle
condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare
l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla
contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati
livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore,
tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli
eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli
obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti
separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono
imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio
nazionale.
Art.
64
Trasparenza
1. Qualora
sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli
obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica i principi
di ripartizione dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema
applicato.
2.
L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che
indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale
risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni
impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui
abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la
prestazione del servizio universale.
Art.
65
Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale
1. Il
Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al
riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla
base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse
offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità,
qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura,
si applichino le disposizioni di cui all’articolo 58. Il riesame
è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di
entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione
II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato su mercati specifici
Art.
66
Verifica e riesame degli obblighi
1.
Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una
decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano
fermi gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle
tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per
l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla
selezione o preselezione del vettore;
c) alle
linee affittate.
2.
L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui
all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato,
per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi
relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette
alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all’effettuazione di
tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate
dall’Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base
della normativa previgente.
Art.
67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1.
L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato
realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un
determinato mercato al dettaglio identificato conformemente
all’articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga
alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del
presente Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari
obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di
un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio
ai sensi dell’articolo 17.
2. Gli
obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della
restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13.
Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese
identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano
l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando
prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti
finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora
le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso, alla
selezione e alla preselezione del vettore non consentano di
realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e
l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del
proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali
imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al
dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le
proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3.
L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea
informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al
dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi
impiegati da tali imprese.
4.
L’Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a
regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti
controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di
contabilità dei costi. L’Autorità può specificare la forma e
il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
dall’Autorità. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia
pubblicata una dichiarazione di conformità.
5. Fatti
salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l’Autorità non
applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1
in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia
accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva, anche
mediante l’analisi dinamica di cui all’articolo 19, comma 5.
Art.
68
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità
qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura
di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate
non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi
significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o
in parte del territorio nazionale, in conformità all'articolo 17.
L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato
nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee di cui all’articolo 20, nonché le condizioni
indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a
tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità,
qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente
concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a
tale specifico mercato.
3. L'insieme
minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nell’ambito
dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
Art.
69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1.
L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti
alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa
utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai
propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a)
digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del
vettore;
b)
applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di
annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un
codice di selezione del vettore.
2. Le
richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in
altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la
procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e
attuate conformemente all'articolo 49.
3.
L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e
dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1
siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati
non disincentivino il ricorso a tali possibilità.
Sezione
III
Diritti
degli utenti finali
Art.
70
Contratti
1. I
consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la
connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno
diritto di stipulare contratti con una o più imprese che
forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
a) la
denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi
forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo
necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di
servizi di manutenzione offerti;
d) il
dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo
le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito
a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata
del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei
servizi e del contratto;
f) le
disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili
qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio
previsto dal contratto;
g) il modo
in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie ai sensi dell'articolo 84.
2.
L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai
fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al
medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri
utenti finali.
3. I
contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di
comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o
accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le
informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità può estendere
tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri
utenti finali.
4. Gli
abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni
contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso,
non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono
informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto,
senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
5.
L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare
il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la
morale o l’ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla
quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio,
fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi
vigenti.
6. Rimane
ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia
di tutela dei consumatori.
Art.
71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1.
L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni
generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli
utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni
dell'allegato n. 5.
2.
L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano
agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare
autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche
mediante guide interattive.
Art.
72
Qualità del servizio
1.
L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui
all’articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili,
adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le
informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità
prima della pubblicazione.
2.
L’Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del
servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità
della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano
accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile
consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i
metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
Art.
73
Integrità della rete
1. Il
Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità
della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di
incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità
naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei
servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese
fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in
postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Art.
74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo
1.
L’Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature
di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui
all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce
le misure necessarie per garantirla.
Art.
75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione
elenchi
1.
L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera
a).
2.
L’Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri
agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di
rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della
fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma
concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e
non discriminatorie.
3.
L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli
utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica
all’accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai
servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma
1, lettera b).
4. Gli
utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui
all’articolo 55.
5. I commi
1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore
delle comunicazioni.
Art.
76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il
Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di
emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione,
gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico,
ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento,
possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il
numero di emergenza unico europeo ‘112’. Le chiamate al numero
di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata
risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura
dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità
tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e
sono recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione;
in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di
emergenza stabiliti dall’Autorità con la deliberazione
9/03/CIR.
2. Il
Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di
emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità
incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all'ubicazione del chiamante.
3. Il
Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati
in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico
europeo ‘112’.
Art.
77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il
prefisso ‘00’ costituisce il prefisso internazionale
normalizzato. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore
disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra
località contigue situate sui due versanti della frontiera tra
due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico ubicati in tali località sono
adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2.
L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da
o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva
la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della
chiamata sulla loro rete.
Art.
78
Numeri non geografici
1.
L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati
membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed
economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul
territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato
scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai
chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art.
79
Fornitura di prestazioni supplementari
1.
L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali
le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è
fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2.
L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella
totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto
conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali
prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto
salvo l'articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle
imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui
all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
Art.
80
Portabilità del numero
1.
L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di
telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio
o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del
servizio:
a) nel caso
di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso
di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma
1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che
forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3.
L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione
correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e
gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano
da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4.
L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità
del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad
esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
Art.
81
0bblighi di trasmissione
1. Eventuali
obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi
radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di
legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione
IV
Disposizioni
finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
Art.
82
Servizi
obbligatori supplementari
1. Con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi
supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di
servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in
tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di
ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la
partecipazione di specifiche imprese.
Art.
83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo
restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e
l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono
conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli
utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli
utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle
questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei
consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto
significativo sul mercato.
2. Le parti
interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e
dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori,
gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità
generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di
condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l’applicazione.
Art.
84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1.
L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali
trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle
controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti
finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali
da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse,
prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di
indennizzo.
2.
L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con
l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali
acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e
conseguente invarianza di spesa, a un adeguato livello
territoriale, di uffici e di servizi on-line per l’accettazione
di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e
degli utenti finali alle strutture di composizione delle
controversie.
3. Se nelle
controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri,
l’Autorità si coordina con le altre Autorità di
regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della
controversia.
4. Restano
ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale
delle controversie e, fino all’attuazione di quanto previsto dai
commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del
Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.
85
Notifica alla Commissione europea
1.
L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi
ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche,
l’elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di
servizio universale di cui all’articolo 58, comma 1.
2.
L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai
sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché
gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni
medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli
obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai
sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza
indugio alla Commissione europea.
Capo
V
Disposizioni
relative a reti ed impianti
Art.
86
Infrastrutture
di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le
autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano
senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure
trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli
articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la
concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su
proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di
comunicazione;
b) su
proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a
un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in
ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e
gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione,
coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica.
3. Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si
applica la normativa vigente in materia.
4. Restano
ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché
le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge
24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si
applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione
elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla
legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.
6.
L’Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il
controllo di imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione
strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti
di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà o al
controllo.
7. Per i
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le
disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli
operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso
pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti
ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun
impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell’allegato
n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di
cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei
modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può
delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte
le comunicazioni trasmessegli.
Art.
87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1.
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale
terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a
larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza
di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al
comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine
abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del
responsabile del procedimento.
3.
L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato
n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale
delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve
essere corredata della documentazione atta a comprovare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non
appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data
precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o
altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20
Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati,
è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia
dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta
giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati
caratteristici dell'impianto.
5. Il
responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a
decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso
una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La
conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero.
8. Qualora
il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla
tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa
al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
9. Le
istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al
presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono
prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente comma.
10. Le opere
debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso.
Art.
88
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i
soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente
locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle
aree.
2. Il
responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento
motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le
figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La
conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora
il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla
tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa
al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
6. Il
rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a
disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7. Trascorso
il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un
provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza
di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso
di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di
lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a
trenta giorni.
8. Qualora
l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti
interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di
servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di
maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere
convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi
di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato
dissenso sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le
disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,
ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed
occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di
installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le
figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i
programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle rispettive attività
strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei
lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato
elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato,
con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per
consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico
consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.
12. Le
figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi
commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire
l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a
condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art.
89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un
operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il
diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o
private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle
disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà,
servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità
anche mediante l’adozione di specifici regolamenti incoraggia la
coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo
quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto
2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli
operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze
connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla
pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di
pianificazione urbana o rurale, l’Autorità può richiedere ed
eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà,
compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una
rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure
volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un
adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi
dell’articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la
ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle
proprietà.
3. Qualora
l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati,
gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del
progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente
delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito
archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto
costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di
cui all'articolo 88.
4. Entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3,
gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla
coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono
concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle
opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico
competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base
al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi
di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 88.
Art.
90
Pubblica utilità – Espropriazione
1. Gli
impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti
per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica
utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli
impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere
accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati
di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni,
ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per
l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2,
può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura
può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento
con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art.
91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli
impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al
di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei
lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il
proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di
antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o
qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o
dei condomini.
3. I fili,
cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa
da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua
destinazione.
4. Il
proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di
sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che
dimostri la necessità di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi
previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta
alcuna indennità.
6.
L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in
giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art.
92
Servitù
1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle
opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o
sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se
trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle
norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La
domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che,
ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e
determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma
di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il
provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai
sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo
restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere
costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la
meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni delle proprietà vicine.
7. Il
proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso
collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi
deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella
autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce
la servitù.
8. Il
proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla
medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto
l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La
giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via
esclusiva al giudice amministrativo.
Art.
93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le
pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano
stabiliti per legge.
2. Gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente
proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le
aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro
onere finanziario o reale può essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni,
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del
medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per
spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma
4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di
proprietà dei concessionari
1. Per la
realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea,
lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di
proprietà del concessionario, all'interno delle reti di
recinzione.
2. La servitù
è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima
della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il
Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell’Agenzia del
territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le
parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità
da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del
valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto
della servitù.
4. Il
Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della
servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto
viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio
del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il
proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere
dell'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente
sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù
stessa.
6. Qualora
il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede
autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali
lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica,
ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi,
avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle
opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi
anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di
forza maggiore.
7. Il
proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a
proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro
spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario
dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le
disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui
agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per
quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si
applicano le norme di cui al presente Capo.
Art.
95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna
conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque
uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza
che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla
osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla
osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del
Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe
zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe
adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
1968, n. 1062;
b) qualunque
ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee
di comunicazione elettronica;
c) qualunque
ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
3. Nei casi
di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a
condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di
presentazione dei progetti.
4. Per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre
il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare
la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori
stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle
condutture.
5. Nessuna
tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può
essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del
Ministero.
6. Le
determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono
essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle
comunicazioni.
7. Nei casi
di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze
con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta
è rilasciato dal capo dell’ispettorato del Ministero,
competente per territorio.
8. Nelle
interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le
norme generali per gli impianti elettrici del comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere
osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora,
a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente
approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del
servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove,
sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od
altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma
dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico
di chi le rende necessarie.
Capo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
96
Prestazioni
obbligatorie
1. Le
prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti
autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi
e i modi sono concordati con le predette autorità fino
all’approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le
prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono
individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti
le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse,
gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. La
determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del listino di cui
al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’interno, da emanarsi entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore del Codice.
3. In caso
di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al
comma 2, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad
applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini
dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli
operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di
interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e
l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può
intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in
mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di
essi.
Art.
97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque
esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi
di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi
inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n.
3, del Codice penale.
2. Fermo
restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi
o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed
alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori
provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati
territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
Art.
98
Sanzioni
1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso
di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina,
se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in
equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la
installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici, la
sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il
fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della
reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se
trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque
realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal
titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
5. Oltre
alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei
diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente
agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo
accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
6.
Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l’impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso
di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo
stesso comma 2.
8. In caso
di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 25,
comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che non
provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla
comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai
soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle
proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene
previste dall’articolo 2621 del Codice civile.
11. Ai
soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti
ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se
l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità
in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese
aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun
soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione,
relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi
previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli
articoli 34 e 35, nei termini previsti dall’allegato n. 10, se
la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di
due volte in un quinquennio, il Ministero o l’Autorità, secondo
le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre
la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei
mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali
diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità,
rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di
terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti
dell’impresa.
13. In caso
di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del
presente Titolo, nonché nell’articolo 80 il Ministero o
l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00.
14. In caso
di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all’articolo 96, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se
la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità
o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero
può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale.
In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell’autorizzazione generale.
15. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8
dell’articolo 95, indipendentemente dalla sospensione
dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per
eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61,
70, 71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano
ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni di
cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
TITOLO
III
RETI
E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
99
Installazione
ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato
1.
L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o
servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai
sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel
presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di
Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della
sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità
pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le
disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in
cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate
dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce o da specifiche convenzioni.
3.
L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di
quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione
generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di
cui al comma 4.
4. Il
soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati,
contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di
comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione
costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato
è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere
dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in
ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché
la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di
comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in
più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare
una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non
connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore si considerano contigui anche se separati,
purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del
proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
Art.
100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le
Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio
di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione
di frequenze, è necessario il consenso del Ministero,
relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed
alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il
consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di
ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di
interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento
tecnico con il Ministero.
3. La norma
di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali
di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli
stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia
previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio
italiano impianti di comunicazione elettronica.
Art.
101
Traffico ammesso
1. Il
titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare
le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni
riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di
effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi
di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a
seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni,
il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a
titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento
di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente
alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e
sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme
particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2,
sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito
il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art.
102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque
installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da
utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque
installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a
3.000,00 euro.
3. Il
trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma
pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al
periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all’anno.
4.
L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di
concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5.
L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni
generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250,00 a 2.500,00 euro.
6. I
trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai
commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior
contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al
contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere
inferiore al contributo previsto per un anno.
7.
Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità
giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare
l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a
spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l’impianto stesso.
8.
L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art.
103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso
di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso
quello del versamento dei contributi, previa diffida,
l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta
giorni.
2. Si
procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del
comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La
decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando
venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo
II
CATEGORIE
DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art.
104
Attività
soggette ad autorizzazione generale
1.
L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei
seguenti casi:
a)
installazione di una o più stazioni radioelettriche o del
relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite
richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare
riferimento a:
1) sistemi
fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi
di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi
di ricerca spaziale;
4) sistemi
di esplorazione della Terra;
5) sistemi
di operazioni spaziali;
6) sistemi
di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi
di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi
di radioastronomia.
b)
installazione od esercizio di una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma
2, lettera a);
c)
installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
1) senza
protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle
radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria
le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di
cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza
alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di
installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS,
ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1,
lettera a);
2.2) di
installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al
traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del
traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di
installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di
installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque
l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso
sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di
installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività sportive ed agonistiche;
2.6) di
installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di
installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente
ad esse collegate;
2.8) di
installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a
breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1)
a 2.8).
3) Senza
alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni
delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03,
relativi all’installazione o esercizio di reti locali radiolan o
hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan
operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Le bande
di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
Art.
105
Libero uso
1. Sono di
libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in
particolare:
a) reti
locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
b) reti
locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
c) sistemi
per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi
per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi
generici ed allarmi a fini sociali;
f)
telecomandi dilettantistici;
g)
applicazioni induttive;
h)
radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii
per handicappati;
j)
applicazioni medicali di debolissima potenza;
k)
applicazioni audio senza fili;
l)
apriporta;
m)
radiogiocattoli;
n) apparati
per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati
non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati
per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per
queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata
selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto
di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione
di cui all’articolo 145.
2. Sono
altresì di libero uso:
a) i
collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli
apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i
quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla
ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande
di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
Art.
106
Obblighi dei rivenditori.
1. I
rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o
trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la
indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza
l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3,
tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
Art.
107
Autorizzazione generale
1. Per
conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle
attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il
soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una
dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14,
contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una
dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il
pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla
dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la
domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata
dalla documentazione seguente:
a) un
progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso
ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata,
alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il
progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo
i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve
contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema
che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo,
l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le
frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che
si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero
delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252.
3. Il
Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda
completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del
diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al
soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio
dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche.
Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi
internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni
orbitali dei satelliti.
4. Allo
scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun
diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il
soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo
104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una
dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La
dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato,
le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di
comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno
ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei
contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla
dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il
progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto
fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da
un soggetto abilitato;
b) la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252;
c) gli
attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e
controllo relativo al primo anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale.
7. Per le
stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della
stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di
esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora
il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha
diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e
controlli.
9. Nei casi
di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le
informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi
di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le
informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per
la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni
dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando
la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da
organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si
impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le
stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso
nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di
sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le
dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di
cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi
informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli
allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non
oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni
stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto
a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il
Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui
al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto
d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può
essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta
dell’interessato.
14. Ogni
variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente
alla presentazione della dichiarazione, deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il
titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia
della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le
autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1,
lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente
e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il
Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa
istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può
comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario,
per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione
medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il
Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero
stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo
III
RILASCIO
DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art.
108
Reciprocità
1. Il
rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni
trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di
piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari
esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul
territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la
cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei
successivi articoli.
2. Analoga
autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali,
cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel
territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni
analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso
di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e
dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da
installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si
richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica
degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
Art.
109
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il
rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo
restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere
accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione
da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza
diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le
seguenti clausole:
a) l'uso
degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo
Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi
personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la
potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a
quella necessaria per il collegamento con lo Stato di
appartenenza;
c)
l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale
tecnicamente idoneo;
d)
l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o
disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il
Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi,
sospendere l’autorizzazione generale o revocarla;
f) la
stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate
dal Ministero.
2. Qualora
le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi
intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere
sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorità di
quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà
essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato
italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche
nella propria sede diplomatica.
Art.
110
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per il
rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero
degli affari esteri, specificando le località di impianto, le
caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2.
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere
favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le
autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è
subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di
scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
Art.
111
Revoca
1. Le
autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal
Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza
diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione.
Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a
particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità
pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da
comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO
Art.
112
Validità
1. Le
autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci
anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31
dicembre dell’ultimo anno di validità.
2.
L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo
inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve
essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla
scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni
dall’articolo 107.
3. Possono
essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità
inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai
contributi di cui all’allegato n. 25.
Art.
113
Dichiarazioni
1. La
dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo
della licenza di esercizio.
2. Nel caso
in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più
soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante
abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
Art.
114
Requisiti
1. Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può
conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a
due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art.
115
Obblighi
1. Il
titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di
validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate
nell'interesse della collettività o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al
cambio delle frequenze.
2. Il
soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a
rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le
norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in
tema di assetto territoriale.
3. Ai fini
dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle
relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire
preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza
aeronautici.
Art.
116
Contributi
1. I
contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui
all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25.
Art.
117
Verifiche e controlli
1. Il
titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le
verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della
regolarità dello svolgimento della relativa attività di
comunicazione elettronica.
2. I
competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono
tenuti a fare accedere i funzionari.
3.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal
presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli
organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali
compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Art.
118
Rinuncia
1. Gli
interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro
il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata
della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio
dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente del
Ministero.
Art.
119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le
apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli
104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite
in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza
elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche
previste in materia di conformità tecnica.
Art.
120
Frequenze
1.
L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art.
121
Bande collettive di frequenze
1. Con
provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le
interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le
caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non
disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le
integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Art.
122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e
interconnessione
1. E’
consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed
esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,
ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1,
l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque
necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i
soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso
delle frequenze.
2. E’
consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione
elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità
inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed
alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di
elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e
le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del
territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito
portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal
Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti
interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
Art.
123
Sperimentazione
1. E’
consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue
alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione
temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile
previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da
effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si
riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei
risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale
presentazione.
Art.
124
Reti e servizi via satellite
1. Il
conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e
servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato
è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 107.
Art.
125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le
licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale
scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente
Titolo.
Capo
V
IMPIANTO
ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA
CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art.
126
Concessione dei diritti individuali di uso
1.
L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica
richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla
concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti
individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
2. Nella
concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La
concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito
a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art.
127
Stazione radioelettrica
1. Ogni
stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve
essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa
autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della
frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione
stessa.
Art.
128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso
in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia
impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero,
previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la
autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso
e, se necessario, a revocarli.
Art.
129
Emittenza privata
1. Per i
collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano
esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo
scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo
VI
SERVIZIO
RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art.
130
Oggetto
1. Il
servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
l’autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni
ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili
terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati,
includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il
sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema
che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere
ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il
presente Capo:
a)
disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua
gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il
servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,
in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked
Radio), così come definita dall'ETSI (European Telecommunication
Standard Institute).
5. L'impiego
di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento,
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art.
131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico
in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie
di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie
di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale
analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica
ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici
in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando
anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al
servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero
delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio
necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito
secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono
valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla
relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto
dall'articolo 133.
Art.
132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
1. Sono
riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate
nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori
coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande
di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art.
133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi
radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle
disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta
data.
Capo
VII
RADIOAMATORI
Art.
134
Attività
di radioamatore
1.
L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che
abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si
interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura
economica.
2. Al di
fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1
può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile,
escluso quello aereo.
3.
L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui
al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’
libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
Art.
135
Tipi di autorizzazione
1.
L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di
stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B
corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5
del 7 gennaio 1991.
2. Il
titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato
all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con
potenza massima di 500 Watt.
3. Il
titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato
all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 50 Watt.
Art.
136
Patente
1. Per
conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e
l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore,
di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il
conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame.
Art.
137
Requisiti
1.
L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi
di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
b) abbia età
non inferiore a sedici anni;
c) sia in
possesso della relativa patente;
d) non abbia
riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art.
138
Dichiarazione
1. La
dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10,
riguarda :
a) cognome,
nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b)
indicazione della sede dell’impianto;
c) gli
estremi della patente di operatore;
d) il numero
e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il
nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma
2;
f) il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla
dichiarazione sono allegate :
a)
l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
all’allegato n. 25;
b) per i
minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela.
Art.
139
Nominativo
1. A
ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un
nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero
stesso.
2. Il
nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma
1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del
nominativo stesso.
Art.
140
Attività di radioamatore all’estero
1. I
cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione,
sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare
in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel
rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I
soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione
della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni
dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3.
L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto
all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Art.
141
Calamità - contingenze particolari
1.
L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre
i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art.
142
Assistenza
1. Può
essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della
durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art.
143
Stazioni ripetitrici
1. Le
associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli
107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per
l’installazione e l’esercizio:
a) di
stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di
impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi;
c) di
impianti destinati ad uso collettivo.
2.
L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art.
144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che
da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per
l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può
essere conseguita da:
a) Università
ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e
legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la
relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve
attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e
corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene
presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni
delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti
pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività
istituzionali.
2.
L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età
non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti
richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento
dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o
all’esercizio di stazioni di radioamatore.
Art.
145
Banda cittadina - CB
1. Le
comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo
105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non
inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è
consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a
due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I
soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una
dichiarazione da cui risulti:
a) cognome,
nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b)
indicazione della sede dell’impianto;
c) la
eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d)
l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla
dichiarazione sono allegate:
a)
l’attestazione del versamento dei contributi di cui
all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i
minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela.
5. In caso
di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda
cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle Autorità competenti.
TITOLO IV
TUTELA
DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo
I
IMPIANTI
SOTTOMARINI
Art.
146
Danneggiamenti
ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque
rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo
sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il
territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione
del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo
interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Art.
147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque
trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni
appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica
è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto
o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più
vicina.
2. Chi non
osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art.
148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione
elettronica
1. Chiunque
imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo
che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano
l’impiego di tali strumenti.
2. Colui
che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai
sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate.
Art.
149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. È punito
con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) chiunque
per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da
interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche;
b) il
comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo
sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti
per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al
deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica da parte di altra nave.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione
elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso
indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata,
se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia
alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è
imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art.
150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le
disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro
che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati
costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria
vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le
persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non
danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del
primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro
le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Art.
151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) il
comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le
norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il
comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in
condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene
lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a
riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il
comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza
maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la
posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea
almeno un quarto di miglio nautico.
Art.
152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle
distanze dai cavi sottomarini
1. E’
punito con l’arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro
150,00 a euro 1.500,00:
a) il
comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore
di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli
può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo,
ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un
cavo sottomarino;
b) il
padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla
distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara
un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che
scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro
mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali,
hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per
finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere
le quattro ore;
c) il
padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla
distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei
segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art.
153
Competenza territoriale.
1. Se i
reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o
all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni
dell'articolo 1240 del Codice della navigazione.
2. Se il
cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave
straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la
competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice
di procedura penale.
Art.
154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli
ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine
da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884,
o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per
supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia
stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa
convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave
l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità
di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti
documenti.
2. Gli
ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali
per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati
secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene
l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono
nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono
utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali
compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede
soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di
avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
Art.
155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il
comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i
documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154,
è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si
applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad
ufficiali della marina militare.
Art.
156
Pubblico ufficiale.
1. Gli
ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di
chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare
processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal
presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà,
pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi
italiane.
Art.
157
Sanzioni civili.
1. Per i
danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si
applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del
Codice penale.
2. Per le
indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della
Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO
V
IMPIANTI
RADIOELETTRICI
Capo
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Art.
158
Stazioni
ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per
l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte
delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo
100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle
caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità
di svolgimento del traffico.
Art.
159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la
sicurezza della navigazione marittima
1. Ferme
restando le norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi
radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione
marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di
tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita
autorizzazione generale per l’istallazione e l’esercizio di
una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio
mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il
servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del
suddetto provvedimento, all’uopo individuato dal Ministero, sono
regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2.
All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo
uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.
L’impianto e l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello
Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza
attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via
satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, a
eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso
di cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della
compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente
articolo.
Art.
160
Licenza di esercizio
1. Presso
ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata
conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere
conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le
stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di
abbonamento tiene luogo della licenza.
Art.
161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli
impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle
Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche
vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da
apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Capo
II
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI
OPERATORE
Art.
162
Obbligo
del titolo di abilitazione – Esenzioni
1. Per
l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o
ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico,
anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato
dal Ministero.
2. Il titolo
di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di
stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze
armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del
Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni
adibite per i servizi d’istituto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di
porto;
b) di
stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non
adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il
Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio
decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o
stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali,
a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia
ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore,
ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata
dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la
stazione dipendono.
Art.
163
Titoli di abilitazione
1. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti:
a) le classi
e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le
modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami
per il conseguimento dei titoli;
d)
l’ammissione agli esami;
e) le prove
d’esame;
f) la
costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la
revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2.
Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di
funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti
esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati
dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
Capo
III
SERVIZIO
RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione
I – Disposizioni generali
Art.
164
Servizi
radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il
servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato
tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche
di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono
partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e
le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il
servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un
servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere
e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene
radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa
per la localizzazione dei sinistri.
Art.
165
Definizione di nave – Altre definizioni
1. Ai fini
del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal
Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle
appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti
gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile
marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell’UIT.
Sezione II -
Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati
radioelettrici a bordo delle navi
Art.
166
Norme tecniche radionavali
1. Il
Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i
requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi
nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia
obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni,
sia facoltativi.
2. Gli
apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi
italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti
dalla normativa vigente.
Art.
167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
navi - Obblighi
1. Le navi
devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e
del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Art.
168
Esenzioni
1. Qualora
le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5
giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature
radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo
comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà
essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di
espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui
all'articolo 170.
Art.
169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini
della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati
radioelettrici di determinate caratteristiche.
Art.
170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo
delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area
di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
2. Il
Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i
requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del
servizio.
Art.
171
Installazioni d’ufficio
1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore,
l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli
apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le
quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli
precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
Art.
172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque
territoriali
1. È
vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile
marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da
diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in
partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di
pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo
l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da
forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale
divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con
le stazioni costiere italiane.
3. Il
divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le
stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni
marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali
stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in
determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di
pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle
Forze armate.
4. L'autorità
marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave
ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti
radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione
temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi
devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a
tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il
disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della
nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la
facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o
richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di
comunicare comunque con la terraferma.
7. Il
comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle
porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi
di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del
Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I
trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da
euro 120,00 a euro 485,00.
Art.
173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo
restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla
legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia
delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla
corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal
capoposto o dall’operatore unico alla società che gestisce il
servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183.
Sezione III
- Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art.
174
Autorità del comandante di bordo
1. Il
servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto
l'autorità del comandante o della persona responsabile della
nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto
l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti
riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Art.
175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il
Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e
degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi
nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto
della legislazione vigente.
2. Il
Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all’articolo 159,
sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati
radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del
personale addetto.
Art.
176
Collaudi e ispezioni
1. Il
Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi
ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b)
un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni
straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il
collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario nei seguenti casi:
a)
attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica
o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta
dell’armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta
della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in
caso di cambio della stessa.
3. Le
ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
4. I
collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti
all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il
servizio radioelettrico a norma dell’articolo 183, comma 2, o
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi
di cui all’articolo 183, comma 3.
5. Il
Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto
motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione
ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo
della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante
le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in
merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di
qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il
Ministro delle comunicazioni, d’intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente, può affidare i
compiti d’ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che
ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Art.
177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito
dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da
consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore
o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui
all’articolo 183, comma 2.
Art.
178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i
collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176, sono dovuti al
Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il
servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del
personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per
le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Sezione
IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art.
179
Categoria
delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le
stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª
categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera
continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª
categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al
giorno;
c) 3ª
categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al
giorno;
d) 4ª
categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8
ore al giorno.
2. Il
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà
assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione
dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico
di cui all’articolo 183.
Sezione
V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art.
180
Personale
addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il
personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi
deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti
dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle
vigenti norme nazionali.
Art.
181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza
pubblica
1. Il
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui
all’articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori
nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della
corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel
regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
Art.
182
Sanzioni disciplinari
1. Al
personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto
alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio
del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal Codice
della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime
anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate
dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le
infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi
di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su
proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica
direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione
VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni
per il servizio radiomarittimo
Art.
183
Impianto
ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le
stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal
Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito
favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli
apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono
essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo
160.
2. Per
determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni
radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita
autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le
classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei
rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183,
comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
Art.
185
Contributi
1. Le società
di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34,
comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a)
contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale
all’impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo
delle navi;
b)
contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli
armatori che gestiscono direttamente la propria stazione
radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici
contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate,
all’occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art.
186
Autorizzazione all’esercizio radioelettrico
1. Per le
classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di
esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della
società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le
classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183,
comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata
all'armatore.
Art.
187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui
all’articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle
condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La
licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata
decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente
registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti
per il rilascio della stessa.
Capo
IV
SERVIZIO
RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art.
188
Navi
da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi
destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni
e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del
tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla
vigente normativa internazionale e nazionale.
Art.
189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da pesca
1. Per le
stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca,
l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero,
previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176.
Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono
essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo
160.
2. Per
determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle
stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di
apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella
quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le
classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore.
Art.
190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei
rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di
gestione di cui all’articolo 189, sono tenute ad utilizzare
idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
Art.
191
Contributi
1. I
soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i
contributi indicati nell’articolo 185.
Art.
192
Disposizioni applicabili
1. In quanto
non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima,
si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi
radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo
V
SERVIZIO
RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art.
193
Navi
da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità
da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è
obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si
applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art.
194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da diporto
1. Per le
stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto,
l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero,
previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai
fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati
di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella
licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per
determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della
vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile,
delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di
apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella
quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le
classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato
all'armatore.
Art.
195
Contributi
1. I
soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i
contributi di cui all’articolo 185.
Art.
196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il
Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto
mediante:
a) collaudi
ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni
straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le
ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
3. Collaudi
sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio,
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante
le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di
qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese
sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di
cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del
destinatario di tali attività.
Art.
197
Disposizioni applicabili
1. Per
quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le
disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici
sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo
VI
SERVIZIO
RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art.
198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il
servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio
effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o
fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le
stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime
operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo
destinate.
Art.
199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini
del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli
militari.
2. Per tutti
gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell’UIT.
Art.
200
Norme tecniche
1. Il
Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare
le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili
nazionali, che, a norma delle disposizioni particolari che li
regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli.
Art.
201
Licenza di esercizio
1. Ogni
stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere
munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero,
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il
possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal
controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione
aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.
Art.
202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La
licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di
radiazione dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale.
Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva
revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e
dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non
risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Art.
203
Installazione d’ufficio
1. Il
Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario,
l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni
radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
Art.
204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il
Ministero ha facoltà di far ispezionare, dall’autorità
competente ai sensi della vigente normativa, gli apparati
radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di
accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo
200, e di constatarne l'efficienza.
Art.
205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio
aereo territoriale
1. È
vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche
diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
2. Ai
trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
Art.
206
Abilitazione al traffico.
1. La
licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la
sicurezza e la regolarità del volo.
Art.
207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme
per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono
stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo
VII
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.
208
Limitazioni legali
1. Per la
protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti
e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per
evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono
essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di
tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee
elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di
macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza
di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le
limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima
dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le
limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art.
209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione
elettronica.
1. I
proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne
appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
2. Le
antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in
alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua
destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a
terzi.
3. Si
applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché
il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli
impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche
emanate dal Ministero.
5. Nel caso
di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato è necessario il consenso del proprietario o del
condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di
accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art.
210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni.
1. Salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere
in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di
commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od
impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica
non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
2.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio
dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di
una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di
rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di
rispondenza.
3. Con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di
rispondenza previsti dal comma 2.
Art.
211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’
vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai
servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto
dell’articolo 97.
Art.
212
Sanzioni
1. Chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro
600,00.
2. Qualora
il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o
degli importatori di apparati o impianti elettrici o
radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e
delle apparecchiature non conformi alla certificazione di
rispondenza di cui all’articolo 210.
Art.
213
Vigilanza
1. Il
Ministero ed il Ministero delle attività produttive,
congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri
funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato
od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza
delle norme di cui all'articolo 208.
Art.
214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque
esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di
autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00
.
Art.
215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque,
anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non
dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più
grave.
2. Alla
stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata
dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del
registro di stazione.
Art.
216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
- Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le
sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche
se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
2. Il
Ministero può provvedere direttamente, a spese del
contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro
degli apparecchi.
Art.
217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque
usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od
alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe
d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato
punito con pena più grave.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Capo
I
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
218
Abrogazioni
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i
servizi di telecomunicazioni” fino a “diffusione sonora e
televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole
“e delle comunicazioni”,
b)
all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
c)
all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
d)
all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di
telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso;
e)
all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono
soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f)
all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e
delle telecomunicazioni”;
g)
all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
h)
all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e
delle telecomunicazioni”
i)
all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da
“telegrafici e radioelettrici” fino a “servizi
telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole "e
delle telecomunicazioni";
j) al Titolo
II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
k)
all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
l)
all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e
delle telecomunicazioni”;
m) agli
articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
n)
all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
o)
all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole
“e delle telecomunicazioni”;
p)
all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e
delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi
telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
q) sono o
restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2.
Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale
28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto
ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o
restano abrogati:
a)
l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1214;
b) il
decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il
decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il
decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il
decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il
decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il
decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il
decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il
decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre
1992;
j) il
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
n) il
decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
o) il
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il
decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge
1° luglio 1997, n. 189;
r) gli
articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
t) il
decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il
decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il
decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il
decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il
decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z)
l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la
deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
184 dell’8 agosto 2000;
cc) il
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
dd) la
deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
101 del 3 maggio 2001;
ee) il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il
decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il
decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art.
219
Disposizione finanziaria
1.
Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
220
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2,
lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette,
modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con
la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e
principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della
citata legge n. 166 del 2002.
2. Le
disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del
Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice
e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate,
all’occorrenza:
a) con
decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1,
ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A
dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9;
c) con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e
25;
d) con
deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato
n. 11;
e) con
deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6
e 8.
Art.221
Entrata in vigore
3. Il Codice
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 1 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro delle Giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle Finanze
Martino, Ministro della Difesa
Marzano, Ministro delle Attività produttive
Sirchia, Ministro della Salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali